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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge;
Articolo unico.
Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n.
404, e' modificato come segue:
"I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di
macchine per la coltivazione degli uliveti e per la raccolta delle
olive sino alle aliquote massime previste dal primo comma
dell'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454. Per la
concessione di tali contributi si applica la norma di cui al secondo
comma del citato articolo 18".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - FERRARI AGGRADI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE