Legge Ordinaria n. 1216 del 29/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 13 novembre 1965 n. 283)
Modifica dell'art. 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge;
                           Articolo unico.

  Il  secondo  comma  dell'articolo  7 della legge 23 maggio 1964, n.
404, e' modificato come segue:
  "I  contributi  possono  essere  concessi  anche  per l'acquisto di
macchine  per  la  coltivazione degli uliveti e per la raccolta delle
olive   sino   alle   aliquote   massime  previste  dal  primo  comma
dell'articolo   18  della  legge  2  giugno  1961,  n.  454.  Per  la
concessione  di tali contributi si applica la norma di cui al secondo
comma del citato articolo 18".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 ottobre 1965

                               SARAGAT

                                             MORO - FERRARI AGGRADI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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