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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, a favore dell'Opera per l'assistenza
ai profughi giuliani e dalmati, con sede in Roma, di un contributo
straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario
1963-64, di lire 50 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964
e di lire 50 milioni per l'anno 1965.