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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le autorita' civili, statali e parastatali, e gli enti locali tutti
possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite
medico-fiscali ai propri dipendenti, nei casi previsti dall'articolo
161, paragrafo 712, del regolamento sul "Servizio sanitario
territoriale militare" approvato con regio decreto 17 novembre 1932,
ovvero ai fini del collocamento in congedo straordinario, per
infermita', di pubblici dipendenti.