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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474, modificato con
legge 4 agosto 1955, n. 683, e' ulteriormente modificato come segue:
"Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'articolo
18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472,
e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie
possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1000,
2000, 4000, 10.000 e 20.000 di esse".