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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai professori di ruolo incaricati della presidenza e della
direzione in istituti di istruzione secondaria di primo e secondo
grado, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei
licei artistici, degli Istituti e scuole d'arte, compete, a decorrere
dal 1 gennaio 1965, la indennita' di direzione mensile nelle misure
rispettivamente previste dal primo comma, numeri 1) e 2),
dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831.
Non e' consentito in alcun caso il cumulo della indennita' di
direzione, corrisposta nella misura di cui al precedente comma, con
il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione
docente.