Legge Ordinaria n. 1245 del 31/10/1965 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1965 n. 287)
Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli istituti secondari di istruzione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   professori  di  ruolo  incaricati  della  presidenza  e  della
direzione  in  istituti  di  istruzione secondaria di primo e secondo
grado, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei
licei artistici, degli Istituti e scuole d'arte, compete, a decorrere
dal  1  gennaio 1965, la indennita' di direzione mensile nelle misure
rispettivamente   previste   dal   primo   comma,  numeri  1)  e  2),
dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831.
  Non  e'  consentito  in  alcun  caso  il cumulo della indennita' di
direzione,  corrisposta  nella misura di cui al precedente comma, con
il  compenso  per  prestazioni  complementari attinenti alla funzione
docente.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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