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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' spettante ai membri del Parlamento a norma
dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero
svolgimento del mandato e' regolata dalla presente legge ed e'
costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese
di segreteria e di rappresentanza.
Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare
di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del
trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con
funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed
equiparate.