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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I privati datori di lavoro i quali, fatta esclusione degli
apprendisti, abbiano complessivamente alle loro dipendenze piu' di
100 lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenuti ad occupare nella
proporzione dell'1 per cento vedove ed orfani di guerra e vedove ED
orfani di caduti per causa di servizio.
Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono
considerate unita'.