Legge Ordinaria n. 1288 del 15/11/1965 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1965 n. 294)
Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  privati  datori  di  lavoro  i  quali,  fatta  esclusione  degli
apprendisti,  abbiano  complessivamente  alle loro dipendenze piu' di
100 lavoratori tra operai ed impiegati, sono tenuti ad occupare nella
proporzione  dell'1  per cento vedove ed orfani di guerra e vedove ED
orfani di caduti per causa di servizio.
  Le   frazioni  percentuali  superiori  allo  0,50  per  cento  sono
considerate unita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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