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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 101.250.000, a
carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento
idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1362 al 15
settembre 1965.