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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1 della legge 26
luglio 1965, n. 969, e' aumentata, per gli interventi previsti
dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle
aziende agricole danneggiate da calamita' naturali e da eccezionali
avversita' atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965, di lire
10.000 milioni in ragione di lire 3000 milioni per l'esercizio
finanziario 1965 e di lire 7000 milioni per l'esercizio 1966.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n.
739, e' cosi' modificato:
"Possono altresi' essere concessi contributi per la ricostituzione
dei capitali di conduzione, che non trovano reintegrazione e compenso
per effetto della perdita del prodotto o del danno sofferto dalle
colture e dagli allevamenti, anche quando le aziende non abbiano
subito danni nelle strutture fondiarie".