Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le somme da versare dalla Cassa depositi e prestiti ai termini
della legge 21 dicembre 1955, n. 1339, sono devolute - a decorrere
dall'anno 1964 - per il 50 per cento alla Cassa per la formazione
della proprieta' contadina e per il restante 50 per cento all'Azienda
di Stato per le foreste demaniali.
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali utilizzera' tali somme
per il perseguimento delle sue finalita' e in maggior misura per la
costituzione di aziende pilota e dimostrative a carattere
silvo-pastorale e zootecnico.
Tali aziende saranno affidate, con gli opportuni controlli,
prevalentemente a cooperative di pastori e di coltivatori diretti che
ne facciano domanda.