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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il numero 3 della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a
cattedre negli istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2
agosto 1952, n. 1132, e modificata con la legge 14 ottobre 1960, n.
1229, e' sostituito dal testo che segue:
"n. 3.- Titoli didattici (b), fino al massimo di punti 10.
A) Per i seguenti servizi ed insegnamenti, fino al massimo di punti
7:
a) insegnamenti di ruolo o non di ruolo negli istituti statali,
pareggiati o legalmente riconosciuti.
E' valutabile l'effettivo insegnamento prestato per non meno di 6
mesi e di 6 ore settimanali. La medesima valutazione e' attribuita se
l'insegnamento di un intero corso comporta meno di 6 ore settimanali.
Determinato il punteggio da attribuire all'insegnamento prestato in
cattedre della classe messa a concorso, la Commissione stabilira' i
coefficienti da attribuire agli insegnamenti prestati in altre
cattedre;
b) incarico di insegnamento universitario;
c) servizio prestato come aiuto assistente universitario di ruolo
o come assistente straordinario o incaricato con retribuzione a
carico della Universita';
d) servizio prestato come assistente volontario per almeno un
triennio;
e) servizio prestato da laureati assistenti di lingua italiana
nelle scuole secondarie straniere;
f) servizio prestato all'estero, a livello universitario, dai
lettori di italiano;
g) servizio prestato in qualita' di istitutore di ruolo o di
istitutore assistente nei convitti nazionali, da valutarsi in misura
non superiore al minimo fissato dalla Commissione per l'insegnamento
prestato in cattedre diverse da quella messa a concorso;
h) insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato, dopo il
compimento del 24° anno di eta', nelle scuole elementari dello Stato
o in scuole elementari che abbiano riconoscimento legale degli studi.
B) Servizio prestato, dopo il compimento del 22° anno di eta',
nella scuola popolare, per tutta la durata dei corsi previsti dalla
lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 dicembre 1947,
n. 1599, fino al massimo di punti 3.
C) Per le qualifiche riportate nell'ultimo triennio di
insegnamento:
a) per l'insegnamento negli istituti medi statali o pareggiati
per non meno di 6 mesi e di 6 ore settimanali e indipendentemente dal
tipo di cattedra nella quale l'insegnamento sia stato impartito, fino
al massimo di punti 3:
per ogni qualifica di "ottimo", punti 1;
per ogni qualifica di "valente", punti 0,50;
per ogni qualifica di "buono", punti 0,25;
b) per l'insegnamento nelle scuole elementari statali:
per ogni qualifica di "ottimo", punti 0,66;
per ogni qualifica di "distinto", punti 0,32;
per ogni qualifica di "buono", punti 0,16.
Nell'eventualita' di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, le
qualifiche relative all'insegnamento nelle scuole elementari statali
saranno valutate nella stessa misura delle corrispondenti qualifiche
relative all'insegnamento negli istituti medi statali.
Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a
"sufficiente" non sono computati agli effetti del punteggio dei
titoli didattici di cui al paragrafo A)".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO -FANFANI
Visto il Guardasigilli: REALE
(1) Per insegnamenti o servizi prestati nell'ultimo
decennio: per uno stesso anno scolastico non e' valutabile
piu' di un insegnamento o di un servizio.