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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque intenda vendere con riserva di proprieta' o con pagamento
rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto
di trasferimento della proprieta' al conduttore per effetto del
pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di
prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda
godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le
modalita' che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 4,
in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un
contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore,
del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno
di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione Viene
stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3.