Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o
mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo latte
magro in polvere che sia importato dall'estero per uso dell'industria
degli alimenti per il bestiame. L'importazione di tale prodotto per
"a suddetta destinazione puo' essere effettuata solo da chi sia
autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n.
281, a produrre mangimi integrati a scopo di vendita.