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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 496 del Codice di procedura penale e' aggiunto il
seguente:
Art. 496-bis.
(Uso dei registratori)
Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di
appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente, d'ufficio o su
domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private,
dispone, sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata, che le
dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto
o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione.
Le registrazioni, racchiuse in apposite custodie numerate e
sigillate, sono unite agli atti del procedimento.
Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un
involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome
della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le
dichiarazioni registrate.
Per il funzionamento dei registratori il cancelliere ha facolta' di
farsi assistere da personale ausiliario.
La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante
apparecchi non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il
verbale ai sensi dell'articolo 495.
Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non
abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano
chiaramente intellegibili.