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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 1.48, della
legge comunale e provinciale 6 abrogate e sostituito dal seguente:
"Non possono essere eletti ad assessori provinciali, nella stessa
Giunta, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli affini in
primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato".