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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Contributo integrativo
per nuove costruzioni navali
Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a
scafo metallico possono essere concessi ai cantieri navali
costruttori contributi che rapportati al costo di produzione non ne
superino in media il 15 per cento.
Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente il
contributo, per ciascuna costruzione, e' calcolato in base alle
percentuali indicate nella tabella n. 1 ed e' comprensivo della quota
relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 2, allegate alla
presente legge. L'ammontare del contributo determinato nel
provvedimento di concessione non puo' essere modificato per
successive richieste di variazione degli elementi in base ai quali il
contributo stesso e' calcolato.