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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I professori di educazione musicale e di canto corale ciechi in
servizio nelle scuole secondarie di primo grado, alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono collocati a domanda nel ruolo
speciale transitorio di cui all'articolo 20 della legge 28 luglio
1961, n. 831, con decorrenza dal 1 gennaio 1965.
Gli aspiranti debbono essere in possesso di un'abilitazione valida
ai fini dello specifico insegnamento e debbono avere un'anzianita' di
servizio di almeno tre anni con qualifica annuale non inferiore a
valente.
Nell'applicazione della presente legge il Ministero della pubblica
istruzione assegnera', ove possibile, posti di ruolo agli aventi
diritto nel Comune e subordinatamente nella Provincia di residenza
dei medesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1.965
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: REALE