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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio
decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18
aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a
favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente
prorogate fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del decreto legislativo
del
Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle
leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, numero 736, 20 ottobre
1960, n. 1217, hanno vigore, con effetto dal 1 gennaio 1965, fino al
31 dicembre 1969.