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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' prorogata, dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1970, la efficacia
delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630 ed e'
autorizzata l'ulteriore spesa di un miliardo e cento milioni, da
ripartire in ragione di 100 milioni per l'anno finanziario 1965 e di
200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970,
compreso, per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice
intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico,
bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti.