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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59,
e' sostituito dal seguente:
"Gli stessi uffici speciali non possono comunque funzionare
contemporaneamente in numero superiore ad un terzo del complessivo
numero dei compartimenti della viabilita' e delle sezioni staccate
dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di cui alla tabella A
annessa alla presente legge e non possono comportare alcun aumento
dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE