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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contratti, gli atti e le entrate relativi alle utenze telefoniche
ed alle prestazioni accessorie delle societa' concessionarie di
servizi telefonici sono esenti da ogni tassa e imposta indiretta
sugli affari.
In sostituzione, le societa' concessionarie dei servizi telefonici,
a decorrere dal 1 gennaio 1966, sono tenute a corrispondere
all'Erario un'imposta annua di abbonamento in ragione di lire 5,50
per ogni cento lire dell'ammontare dei corrispettivi dei servizi
telefonici e di ogni altra prestazione accessoria.
Nella predetta aliquota e' contenuta anche l'addizionale di cui al
regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 255, e successive
modificazioni.
L'imposta di cui al comma precedente e' a tutti gli effetti imposta
di registro e ad essa si applicano le norme vigenti per tale tributo.