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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui all'articolo 29 - primo comma - del testo
unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione
dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910,
n. 204, sono estese ai titoli in lire italiane emessi in Italia da
Comunita' ed Istituzioni finanziarie internazionali alle quali la
Repubblica italiana partecipa in qualita' di Stato membro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: REALE