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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nel trattamento tributario previsto dall'articolo 231 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni
nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed
integrazioni, rientrano tutti gli atti ed i contratti relativi alle
operazioni di credito agrario, anche se contengono clausole intese a
mantenere integre le garanzie prestate dal debitore e a disciplinare
il rapporto di prestito in caso di inadempienza totale o parziale
dell'obbligazione, ivi comprese quelle inerenti alla decadenza del
beneficio del termine ed alla pattuizione di interessi moratori ai
sensi del secondo comma dell'articolo 1224 del Codice civile.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI COLOMBO
- FERRARI-AGGRADI- REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE