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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo 6 autorizzato ad esercitare provvisoria.
mente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28
febbraio 1966, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per
l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le
disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge
presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.