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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione degli
immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, gia'
prorogata dall'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n.
1357, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 33, e'
ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1966.