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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, gia'
prorogati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n.
1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30, sono
ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1966.