Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La scadenza del termine, di tre anni, previsto negli articoli 1, 3
e 7 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, e la scadenza del termine,
di cinque anni, previsto dall'articolo 10 della stessa legge, sono
fissate al 31 dicembre 1967.