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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 37 della
legge 9 febbraio 1963, n. 82, per l'applicabilita' il favore
dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire
15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei
porti di Savona e Vado Ligure, disposta dalla legge 21 ottobre 1950,
n. 943, e' prorogato di un anno.