Legge Ordinaria n. 1417 del 23/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1965 n. 325)
Proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943, e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine  del 31 dicembre 1965, stabilito dall'articolo 37 della
legge  9  febbraio  1963,  n.  82,  per  l'applicabilita'  il  favore
dell'Ente  portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire
15  per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei
porti  di Savona e Vado Ligure, disposta dalla legge 21 ottobre 1950,
n. 943, e' prorogato di un anno.
 

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