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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1964, n.
1331, e' sostituito dal seguente:
"All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
fara' fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione
della spesa del Ministero della sanita' per il periodo 10 luglio-31
dicembre 1964 e del capitolo n. 1.328 del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli
per gli esercizi finanziari successivi".