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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nel Titolo III del decreto-legge 15 marzo
1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio
1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1966.