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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28
settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, e' consentita la
partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza dei giovani che, alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non
abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purche' possano
conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha
luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti
prescritti.
L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma
precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del
titolo di studio nella predetta sessione autunnale di esami.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - ANDREOTTI
- COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE