Legge Ordinaria n. 1423 del 15/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1966 n. 1)
Modifiche alla disciplina relativa al possesso del titolo di studio per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  In  deroga  al  disposto  dell'articolo  1  del  regio  decreto  28
settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, e' consentita la
partecipazione  ai  concorsi per l'ammissione all'Accademia del Corpo
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza dei giovani che, alla data di
scadenza  del  termine  utile per la presentazione delle domande, non
abbiano  conseguito  il  titolo  di studio richiesto, purche' possano
conseguirlo  nella  sessione  autunnale  dello  stesso anno in cui ha
luogo  il  concorso  e siano in possesso di tutti gli altri requisiti
prescritti.
  L'ammissione   all'Accademia   dei   giovani   indicati  nel  comma
precedente  resta,  in  ogni  caso,  subordinata al conseguimento del
titolo di studio nella predetta sessione autunnale di esami.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 dicembre 1965

                               SARAGAT

                                           MORO - TAVIANI - ANDREOTTI
                                                      - COLOMBO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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