Legge Ordinaria n. 1424 del 15/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 3 gennaio 1966 n. 1)
Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96 e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, e' interpretato nel
seguente modo:
  "L'importo  dei  contributi  figurativi da accreditare a favore dei
perseguitati   politici   antifascisti  o  razziali,  per  i  periodi
riconosciuti    utili    a   pensione   nell'assicurazione   generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia e i superstiti dalla
Commissione  di  cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96,
e'  commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica
professionale    posseduta   dagli   interessati   nei   periodi   di
persecuzione.  Si  applica  la  tabella  delle marche assicurative in
vigore alla data di presentazione della domanda di pensione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 dicembre 1965

                               SARAGAT

                                             MORO - TAVIANI - COLOMBO
                                                         - DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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