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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, e' interpretato nel
seguente modo:
"L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei
perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi
riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dalla
Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96,
e' commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica
professionale posseduta dagli interessati nei periodi di
persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in
vigore alla data di presentazione della domanda di pensione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
- DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE