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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il pagamento dei contributi assegnati dal Ministero dell'interno
sugli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per
l'assistenza pubblica ad istituti, enti, associazioni e comitati, a
titolo di concorso nelle spese dai predetti sostenute per
l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva e invernale
ai minori bisognosi, e' decentrato alle prefetture con le modalita'
di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908, ferme restando le
attribuzioni del predetto Ministero per quanto concerne la
concessione dei contributi medesimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE