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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale
d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991,
e' elevato a lire 50 milioni per lo esercizio 1963-1964, a lire 25
milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a lire 75 milioni
per ciascun esercizio finanziario successivo.