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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento
da 360 a 666 milioni di dollari USA della quota di partecipazione
dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo, il cui Statuto e' stato approvato e reso
esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.