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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La voce 11 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1964, n. 1162,
recante: "pesce fresco, anche congelato" e' sostituita dalla
seguente:
"pesce fresco, anche congelato; pesce comunque preparato o
conservato anche se contenuto in recipienti ermeticamente chiusi o in
altri imballaggi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE