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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I cartoni predisposti con opportuni tagli e sagomature per
l'imballaggio, non sono assoggettabili all'imposta comunale di
consumo prevista, per i lavori di cartone, dal testo unico per la
finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive
modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE