Legge Ordinaria n. 1443 del 20/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1966 n. 3)
Modifica dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'articolo  139  del  testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto  degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal
seguente:
  "Articolo  139. - (Nomina dei membri ordinari). - I membri ordinari
del  Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati
con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Sono membri ordinari:
    a) il Ragioniere generale dello Stato;
    b)  due  magistrati  del Consiglio di Stato e due della Corte dei
conti  con  qualifica  non  inferiore  a  consigliere,  designati dai
rispettivi presidenti;
    c)  quattordici  direttori  generali  scelti  dal  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  tra  il  personale appartenente a Ministeri
diversi;
    d)   un   sostituto   avvocato  generale  dello  Stato  designato
dall'Avvocato generale;
    e)  due professori ordinari di Universita' designati dal Ministro
per la pubblica istruzione;
    f)  venti  dipendenti  civili  dello  Stato in rappresentanza del
personale.
  Alla  nomina  dei  venti  rappresentanti  del personale si provvede
mediante  designazione  delle  organizzazioni  sindacali  a carattere
nazionale maggiormente rappresentative.
  Qualora  tali  designazioni  non  siano  effettuate  nel termine di
trenta  giorni  dalla  richiesta,  il  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri provvedera' d'ufficio.
  I   membri   ordinari   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
amministrazione,  ad  eccezione  di quello di cui alla lettera a) del
secondo  comma,  permangono  in  carica  tre  anni  e  possono essere
confermati.
  Il  Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione
da scegliere tra i membri ordinari di cui alle lettere b) e c)".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1965

                               SARAGAT

                                                       MORO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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