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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e' modificato
come segue:
"Per la direzione e sorveglianza dei lavori dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria e dei relativi raccordi autostradali,
l'A.N.A.S. e' autorizzata ad assumere, con contratto quinquennale,
non oltre 34 ingegneri, non oltre 80 geometri, non oltre 15
disegnatori, non oltre 80 assistenti, non oltre 12 dattilografi e non
oltre 20 autisti, che dovranno risiedere nella giurisdizione
territoriale degli uffici di cui all'articolo 4.
Per gli studi relativi all'attuazione dei lavori della autostrada e
per le prove di laboratorio dei materiali usati nel corso dei lavori
stessi, l'A.N.A.S. e' autorizzata ad assumere, con contratto
quinquennale, non oltre 4 laureati in geologia e non oltre 2 laureati
in chimica, che potranno essere destinati a prestare servizio presso
il Centro sperimentale dell'A.N.A.S. di Cesano.
La retribuzione e' fissata con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sulla base dei
corrispondenti contratti esistenti per l'impiego privato.
Le assunzioni avverranno per chiamata ed a seguito dell'esito
favorevole di un colloquio sulle materie professionali per gli
ingegneri, di un colloquio sulle materie professionali ed una prova
pratica per i laureati in geologia e chimica, di un colloquio sulle
materie professionali per i geometri e di una prova pratica per i
disegnatori, gli assistenti, i dattilografi e gli autisti.
Al personale assunto a norma dei precedenti commi non si applicano
le norme concernenti gli impiegati di ruolo e non di ruolo dello
Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 60, 62 e 65
del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
La inosservanza degli indicati articoli determina la risoluzione
del rapporto d'impiego per colpa del personale assunto a contratto.
I contratti relativi potranno essere ulteriormente prorogati fino
al massimo di tre anni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto il Guardasigilli: REALE