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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la
determinazione dei gruppi sanguigni, con Protocollo ed Annessi,
firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.