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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le
pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali
giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari e' concesso,
limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1963 al 30 giugno 1965, un
assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai
titolari di pensione in atto all'inizio del mese.
L'assegno annuo di cui al comma precedente e', rispettivamente, di
lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni
indirette e di reversibilita', nei riguardi dei sanitari e degli
ufficiali giudiziari, ed e', rispettivamente, di lire 72.800 e di
lire 54.600 nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari.
L'assegno di cui ai commi precedenti non va considerato ai fini
della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle
pensioni.
Ai titolari di piu' pensioni a carico delle Casse pensioni indicate
al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta piu'
favorevole.