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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli insegnanti elementari del ruolo speciale per l'insegnamento
della lingua italiana nelle scuole elementari di lingua tedesca
possono essere trasferiti, su domanda, a posti del ruolo normale
della stessa o di altra Provincia, dopo una permanenza di quattro
anni nel ruolo di provenienza.
Il trasferimento verra' disposto sulla base delle vigenti
disposizioni di legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: REALE