Legge Ordinaria n. 1523 del 30/12/1965 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1966 n. 23)
Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799, e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  benefici  previsti  dagli  articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio
1960,  n.  16,  sono  estesi  ai  professori in servizio alla data di
entrata  in vigore della presente legge inquadrati nei ruoli speciali
transitori  del territorio di Trieste, istituiti dalla legge 13 marzo
1958, n. 248.
  Per   il   passaggio  degli  insegnanti  tecnico  pratici  e  degli
insegnanti  d'arte  applicata  dai  predetti  ruoli ai posti di ruolo
ordinario  si applicano le disposizioni dello articolo 10 della legge
12  agosto  1957,  n.  799,  e del successivo articolo 11, modificato
dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.
  I  suddetti professori in possesso di abilitazione e gli insegnanti
tecnico  pratici  e  di  arte  applicata  sono  collocati  nel  ruolo
ordinario con decorrenza, agli effetti economici, dal 1 ottobre 1965.
 

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