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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico delle norme
concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive
modificazioni, dopo le parole:
e non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra",
sono aggiunte le seguenti: "sia dirette che indirette".