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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246,
e' sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli
articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con
una o piu' deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da
notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE