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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli ufficiali, sottufficiali e militari del CEMM nonche' all'altro
personale della stessa Forza armata indicato nella tabella annessa
alla presente legge, che per causa di sinistro marittimo abbiano
perduto gli effetti del proprio corredo o gli oggetti personali o gli
strumenti nautici, scientifici o chirurgici di loro proprieta' sono
corrisposte, a domanda, le indennita' per ciascun titolo stabilite
nella predetta tabella.
Le indennita' suddette sono dovute, in tempo di guerra, anche se la
perdita sia avvenuta in una destinazione a terra per circostanza o
evento di servizio.