Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio
1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in
essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i
criteri e le modalita' di emanazione previsti dagli stessi articoli.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE -
COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE