Legge Ordinaria n. 16 del 08/02/1965 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1965 n. 40)
Utilizzazione di L. 250 milioni per le ordinarie esigenze connesse all'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  lo  stanziamento,  nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire
250  milioni  per  le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei
compiti  spettanti  allo  Stato  quale  azionista  delle  societa'  a
partecipazione statale.
  Gli  interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno
essere  autorizzati  con  decreto  del Ministro per le partecipazioni
statali di concerto con il Ministro per il tesoro.
  Lo  stanziamento  di  cui  sopra potra' essere utilizzato anche per
reintegrare  le  somme anticipate, prima dell'entrata in vigore della
presente  legge, ed ai fini di cui al primo comma, dagli enti e dalle
societa' controllati dal Ministero delle partecipazioni statali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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