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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della
spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire
250 milioni per le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei
compiti spettanti allo Stato quale azionista delle societa' a
partecipazione statale.
Gli interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno
essere autorizzati con decreto del Ministro per le partecipazioni
statali di concerto con il Ministro per il tesoro.
Lo stanziamento di cui sopra potra' essere utilizzato anche per
reintegrare le somme anticipate, prima dell'entrata in vigore della
presente legge, ed ai fini di cui al primo comma, dagli enti e dalle
societa' controllati dal Ministero delle partecipazioni statali.