Legge Ordinaria n. 163 del 05/03/1965 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1965 n. 74)
Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, disciplinante il piano delle costruzioni autostradali da affidare in concessione,
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
e' sostituito dal seguente: 
  "L'ammontare del contributo dello Stato,  fissato  provvisoriamente
ai sensi dell'articolo 19, sara' definitivamente stabilito, accertato
il  costo  effettivo  delle  opere  per  le  autostrade   o   tronchi
funzionanti, entrati in esercizio, alle date del  31  dicembre  1961,
1965,  1966,  1967,  1968,  1969,  1970  o  successivamente  per   le
autostrade che alla detta scadenza, non  fossero  ancora  entrate  in
servizio". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello, Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 5 marzo 1965 
 
                               SARAGAT 
 
                     MORO - MANCINI - PIERACCINI 
                           - COLOMBO - BO 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE 
 

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