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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai figli ed alle figlie nubili, maggiorenni, del militare morto per
causa di servizio di guerra od attinente alla guerra o del civile
deceduto per fatti di guerra contemplati dall'articolo 10 della legge
10 agosto 1950, n. 648, iscritti alle universita' o istituti
superiori equiparati, e privi di genitori con diritto a pensione, e'
concesso, per tutta la durata del corso legale ma non oltre il 26°
anno di eta', un assegno di importo pari all'aumento di integrazione
di cui all'articolo 61 della legge citata e successive modificazioni.